
Nel fondo pensione oltre ai contributi volontari è possibile conferire il Trattamento di fine Rapporto, vediamo cosa succede con riguardo al tuo coniuge e come in alcuni casi aver versato al fondo pensione il TFR eviti che questo vada al coniuge divorziato.
Se all’età della pensione il titolare è in vita, incasserà il suo fondo pensione, se dovesse morire prima dell’età della pensione “Il fondo pensione sarà liquidato al beneficiario designato o, in mancanza agli eredi”.Il coniuge, se designato o se erede, riceverà dunque, in caso di premorienza dell’altro, la somma accantonata nel fondo pensione.
Anche in caso di separazione il coniuge resta erede, finché non venga pronunciata la sentenza di divorzio, pertanto riceverà in qualità di erede il fondo pensione, salvo ci siano altri beneficiari designati e che non venga lesa al legittima.
Cosa accade invece in caso d divorzio?
Nella legge sul divorzio è stabilito che”il coniuge nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno di divorzio, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza”. “Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.
Possiamo dunque evidenziare che:
- In primis gli ex coniugi devono essere divorziati: a nulla rileva la semplice separazione personale consensuale o giudiziale.
- Il coniuge richiedente deve essere destinatario di un assegno di divorzio – stabilito a seguito di specifico giudizio – e che deve essere corrisposto mensilmente e non deve essere stato liquidato in un’unica soluzione.
- l’ex coniuge che richiede la quota di Tfr non deve essere passato a nuove nozze.
- Il 40% si calcola per gli anni in cui il rapporto di lavoro e il matrimonio hanno coinciso
Il diritto dell’ex coniuge a una quota del TFR non compete con riguardo a quelle somme che risultino essere destinate a un fondo di previdenza complementare. Infatti, quanto accantonato su fondo pensione non viene riscosso alla cessazione del rapporto di lavoro.
Ciò per il fatto che nel caso in cui il Tfr sia conferito ad un fondo di previdenza complementare, la liquidazione, al lavoratore stesso, non è riconosciuta al momento in cui finisce il rapporto di lavoro, ma alla maturazione dei requisiti per la pensione e quindi in un momento successivo. Inoltre, le somme versate non sono riconosciute come liquidazione, ma come pensione integrativa, che può essere data come rendita (ciò che avviene nella maggior parte dei casi) o come capitale.
La sentenza della Cassazione 8228/2013 sostiene che i versamenti alla previdenza complementare non hanno natura retributiva, al contrario del tfr, che è una vera e propria retribuzione pagata successivamente.
Da questo ragionamento, condiviso anche da alcuni giuristi, anche a prescindere dalle modalità di liquidazione delle somme (se come rendita o in un’unica soluzione come capitale), non essendo un tfr considerabile come “retribuzione”, discenderebbe che il coniuge non avrebbe diritto alla quota di liquidazione conferita al fondo pensione.Sul punto, la giurisprudenza è unanime nell’escludere questa possibilità qualora il TFR sia destinato ad un fondo pensione poiché le somme veicolate verso questo strumento, sono sempre e comunque considerate come contributi previdenziali ex art. 2123 cc e non rientrano dunque nella previsione dell’articolo 2120 del codice civile a cui la legge 898 fa riferimento. 1/7 o 1/10) già previsti per le pensioni pubbliche oltre che per i redditi da lavoro subordinato o parasubordinato
L’invito è quindi a considerare questo strumento un grande alleato nella protezione del patrimonio e nella pianificazione successoria. Se per i patrimoni più ingenti si ragiona infatti con trust, patti di famiglia eccetera, negli altri casi questi strumenti sarebbero eccessivamente costosi, quindi vale la pena per una parte almeno del patrimonio ricorrere al fondo pensione, uno strumento semplice che ha tanti vantaggi nella tutela del patrimonio, compreso il fatto che non venga liquidato all’ex coniuge divorziato.