
E la tua famiglia di che modello è?
Il nostro codice civile che regola le successioni è del 1942, il modello di famiglia che lo ha ispirato è quella tradizionale: coniugi, figli e famiglie di origine, spesso conviventi in un’unica casa. Passati 80 anni di sicuro il modello non è più l’unico, altri modelli di famiglia si sono aggiunti: la famiglia allargate, le coppie di fatto, quindi con leggi successive sono stati previsti dei correttivi.
La famiglia tradizionale
La logica del codice civile è quella di trasmettere i beni di famiglia agli eredi in modo che rimangano nella famiglia stessa. Per questo sono previsti gli eredi legittimi, cioè coloro che sono eredi per legge e gli eredi legittimari, coloro che hanno diritto alla legittima. I primi possono essere legati da rapporti di parentela molto labili, si arriva a definire erede un parente entro il sesto grado, quindi un lontano cugino che a volte non si conosce neppure, se mancano eredi più vicini potrebbe ereditare.C’è da dire che in questa situazione le persone sempre di più sono invogliate a fare un testamento, ma non mancano esempi anche celebri di personalità che non ci avevano pensato e tutto il loro patrimonio è passato appunto ai cugini più o meno lontani. Un caso fra tutti quello di Lucio Dalla, di sicuro morto improvvisamente e in giovane età, ma possibile che nessun consulente finanziario gli avesse consigliato di fare testamento? E’ molto frequente che i cugini più sono lontani e più sono tanti, quindi sarà difficile che vadano d’accordo nella divisione. D’altro canto proprio perchè è importante che i beni restino nella famiglia di origine, per lo stesso motivo non possiamo diseredare gli eredi diretti. Esistono infatti le quote di legittima che li proteggono. Se tuo figlio è la classica pecora nera pazienza! Una parte del tuo patrimonio dovrà comunque arrivare a lui. In altri Paesi dove i legami famigliari sono meno importanti rispetto all’autonomia decisionale del singolo non è così, i film americani sono pieni di figli diseredati!Noi possiamo limitare i danni usando la quota disponibile del patrimonio per abbassare l’eredità, ma non possiamo prescindere dal caro figliolo pecora nera!
La famiglia allargata
Quando una coppia si separa e inizia delle nuove relazioni si parla di famiglia allargata. Una mia cliente si trova in questa situazione: dal primo matrimonio ha avuto due figli, il suo nuovo compagno ha due figli dal primo matrimonio, insieme hanno un figlio nato da poco. La famiglia allargata è composta da 7 persone, i genitori e il piccolo vivono stabilmente insieme, i figli dei precedenti matrimoni si trovano a rotazione in casa in base agli accordi di separazione. Una famiglia bellissima e senza dubbio impegnativa. Anche trovare una casa non è stato facile. Si pongono naturalmente dei problemi ereditari che non erano stati previsti dal codice civile. Ogni coniuge ha degli obblighi verso i figli del primo matrimonio, entrambi ne hanno tra loro e verso il piccolo. Come regolare la successione in modo equo? Naturalmente dipende dal caso, non ci sono regole generali, il testamento in questi casi è indispensabile.Ti ricordo anche che il primo coniuge avrà diritto agli eventuali assegni divorzili e, se non è stata emessa la sentenza di divorzio, ma solo la separazione è comunque erede a tutti gli effetti.
La coppia di fatto
Le coppie di fatto sino a qualche anno fa erano quelle che convivevano senza avere contratto matrimonio: abitare insieme senza essere sposati realizzava una coppia di fatto.
Con la legge 20/05/2016 n. 76, nota come “Legge Cirinnà”, in Italia sono state introdotte due forme di unione tra persone diverse dal matrimonio.
Le unioni civili, relative alle persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto, relative alle coppie che, nonostante non si vogliano sposare, decidono di formalizzare la loro unione.
Dunque oggi le coppie di fatto sono costituite dalle persone che non si sono volute sposare, ma che non hanno neanche dichiarato la loro convivenza al comune di residenza.
Anche se la legge per le persone che vivano in una simile condizione non prevede niente, la giurisprudenza nel tempo ha elaborato alcuni strumenti di tutela nei confronti delle coppie di fatto, soprattutto nel caso di crisi o fine dell’unione.
La prima questione che si pone in tema di diritti delle coppie di fatto è quello sul diritto del partner di restare in casa anche dopo la fine della relazione.Se l’abitazione nella quale si è svolta la convivenza è di proprietà esclusiva di uno dei partner, al termine della relazione non si può subito mandare via di casa l’altro, che vanta un diritto di possesso che non gli può essere negato.Se la casa nella quale si è svolta la convivenza è in affitto, alla morte di uno, il convivente sopravvissuto ha diritto di subentrare nel contratto fino alla sua naturale scadenza.In relazione al diritto al mantenimento dei figli, la legge non distingue tra figli nati durante il matrimonio, da relazione extraconiugale o di persone conviventi.
I diritti che le coppie di fatto non possono vantare
Ai diritti delle coppie di fatto sopra elencati si contrappongono una serie di situazioni e circostanze che non si possono attribuire ai semplici conviventi. Le coppie di fatto non hanno diritto:
- A non essere traditi, non sussiste l’obbligo alla reciproca fedeltà.
- All’assegno di mantenimento successivo alla separazione, relativo in modo esclusivo alle coppie sposate, né agli alimenti, salvo che tra le parti non intercorra un diverso accordo scritto.
- All’eredità del convivente defunto, a meno che lo stesso non faccia testamento.
- Anche in questo caso, non può spettare più della quota disponibile, non essendo il convivente un erede legittimario.
- Alla pensione di reversibilità.
- Alla possibilità di costituire un fondo patrimoniale, diretto in modo esclusivo alle coppie sposate. La legge consente di costituire un vincolo di destinazione o istituire un trust nel caso se si intendessero tutelare gli interessi di figli nati dall’unione.
L’approvazione della Legge Cirinnà (Legge n. 76/2016) ha portato alla regolamentazione delle convivenze di fattoe all’istituzione delleunioni civili per coppie omosessuali.
La convivenza di fatto
Ma cosa possono fare, nella pratica, le coppie di fatto per ufficializzare la loro unione? E quali sono i diritti che spettano ai conviventi che si registrano all’anagrafe del Comune di residenza?
E’ possibile formalizzare davanti alla legge una convivenza di fatto effettuando una dichiarazione all’anagrafe del Comune di residenza. I due conviventi dovranno dichiarare all’ufficio anagrafe di costituire una coppia di fatto e di coabitare nella stessa casaCon la Legge Cirinnà ai conviventi di fatto viene riconosciuto:
- il diritto reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali in caso di malattia,
- la possibilità di nominare il partner proprio rappresentante
- il diritto di continuare a vivere nella casa di residenza dopo l’eventuale decesso del convivente proprietario dell’immobile.
I contratti di convivenza, similmente entrati in vigore il 5 giugno 2016 grazie alla Legge Cirinnà, rappresentano un’ulteriore garanzia che permette alla coppia di “disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune”. Come per la registrazione all’anagrafe, i conviventi non sono obbligati a stipulare il contratto, ma il documento permette loro di stabilire delle regole che saranno ufficialmente riconosciute a loro tutela.Il contratto di convivenza può contenere indicazioni relative al luogo di residenza dei conviventi, alle loro modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, “in relazione alle sostanze di ciascuno”, e all’eventuale regime patrimoniale di comunione dei beni.Il regime di comunione dei beni è instaurato solo sotto specifica richiesta dei conviventi: diversamente, la coppia vive in separazione dei beni. Il regime patrimoniale scelto può in ogni caso essere cambiato dai conviventi in qualsiasi momento.
Unioni civili
Circa trent’anni dopo la prima proposta di introduzione in Italia delle unioni civili, le stesse sono state giuridicamente riconosciute nel 2016.
Nel nostro ordinamento l’unione civile tutela i diritti e stabilisce i doveri delle coppie formate da persone dello stesso sesso (L. 76/2016).
Ad eccezione dell’obbligo di fedeltà e della possibilità di adozione, l’unione civile è il riconoscimento formale più vicino al matrimonio.
La coppia omosessuale che si vorrà unire civilmente vedrà modificato il suo stato civile. In caso di morte di uno dei componenti la coppia, l’altro avrà gli stessi diritti del coniuge.
Situazione senz’altro molto variegata, da analizzare con molta attenzione caso per caso, per questo consiglio a tutti di fare una analisi patrimoniale e successoria, per analizzare tutte le possibili situazioni che si stanno vivendo e trovare la soluzione migliore. Contattami per una consulenza gratuita su questo e altri temi.